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Rinnovo CPI antincendio: attestazione di rinnovo periodico di conformità

Il “rinnovo CPI” è l’attestazione con cui, alla scadenza, l’attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco dimostra che le condizioni di sicurezza sono rimaste quelle certificate. Nel caso ordinario la cadenza è di cinque anni. Verifichiamo in loco impianti e documenti, presentiamo l’attestazione al Comando e vi avvisiamo prima della scadenza successiva.

5 anniCadenza ordinaria del rinnovo per la maggior parte delle attività
10 anniCadenza prevista per alcune attività specifiche individuate dalla norma
Promemoria attiviVi segnaliamo la scadenza con mesi di anticipo, senza doverla ricordare

Rinnovo CPI: che cos’è e ogni quanti anni va fatto

Nel linguaggio comune si parla di “rinnovo del CPI”, ma l’atto che si presenta ai Vigili del Fuoco si chiama, più precisamente, attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ed è disciplinato dall’art. 5 del DPR 151/2011. Riguarda tutte le attività dell’Allegato I, di categoria A, B e C: anche quando il Comando non ha emesso un vero e proprio certificato, alla scadenza l’obbligo di attestare la conformità resta.

La cadenza ordinaria è di cinque anni, contati dalla data della SCIA, del CPI o dell’ultima attestazione presentata. Per alcune attività specifiche la norma prevede un termine di dieci anni: verifichiamo noi a quale caso appartiene la vostra attività. La scadenza non viene comunicata da nessuno: è l’azienda a doverla ricordare, ed è la ragione per cui molte attività scoprono di essere fuori termine solo durante un controllo o in occasione di una pratica assicurativa.

Rinnovo CPI in sintesi: scadenza, modello e chi firma

Le regole essenziali, in forma schematica. Per i dettagli sul vostro caso basta inviarci copia del CPI o dell’ultima attestazione.

Il rinnovo periodico di conformità antincendio: elementi principali
ElementoCosa prevede
Riferimento normativoArt. 5 DPR 151/2011 e DM 7 agosto 2012
CadenzaCinque anni; dieci anni per alcune attività specifiche
ModelloAttestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (PIN 3)
Chi lo firmaIl titolare dell’attività, con asseverazione del tecnico abilitato sull’efficienza di impianti e dispositivi
A chi si presentaAl Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente, per via telematica
QuandoEntro la scadenza; consigliamo di avviare le verifiche tre o quattro mesi prima
Se si è in ritardoL’attività risulta priva di titolo valido: va regolarizzata senza attendere

Che cosa verifichiamo prima di attestare

L’attestazione non è un rinnovo formale: è una dichiarazione con cui si certifica che attività, impianti e misure antincendio sono ancora conformi a quanto approvato e che la manutenzione è stata eseguita regolarmente. Per questo, prima di firmare, controlliamo ciò che serve davvero.

Controlli prima dell’attestazione

  • Registro dei controlli antincendio, compilato e aggiornato
  • Manutenzione di estintori, idranti e naspi
  • Verifiche periodiche dell’impianto di rivelazione e allarme
  • Illuminazione di sicurezza e segnaletica
  • Porte tagliafuoco, uscite di sicurezza e vie di esodo libere
  • Prove di evacuazione e formazione degli addetti antincendio
  • Corrispondenza dei locali con il progetto approvato e con l’ultima pratica agli atti
  • Assenza di modifiche che incidano sulle condizioni di sicurezza

Come vi togliamo il problema

Sopralluogo di verifica reale

Non ci limitiamo al controllo delle carte: verifichiamo in loco che le misure antincendio siano presenti, efficienti e coerenti con il progetto approvato.

Scadenzario gestito da noi

Registriamo la data del rinnovo e vi contattiamo con anticipo per programmare le verifiche, così la scadenza non arriva di sorpresa.

Un solo referente fino alla chiusura

Dalla ricognizione dei documenti alla ricevuta di invio, seguite la pratica con un unico interlocutore che conosce l’attività.

Scadenza superata o locali modificati: che cosa fare

Se la scadenza è già passata la situazione è quasi sempre recuperabile, ma va affrontata subito: l’attività è esercitata senza titolo valido, con le conseguenze del caso in termini di sanzioni e di copertura assicurativa. Ci mandate il CPI o l’ultima attestazione, ricostruiamo la posizione e impostiamo la regolarizzazione.

Se nel frattempo i locali sono stati modificati, ampliati o è cambiata la destinazione d’uso, il solo rinnovo può non bastare: quando le modifiche incidono sulle condizioni di sicurezza antincendio serve una nuova pratica, eventualmente preceduta dalla valutazione del progetto e seguita dalla SCIA antincendio. Lo accertiamo già al sopralluogo, prima di firmare qualsiasi attestazione.

Il percorso del rinnovo VVF, passo per passo

Ricognizione documentale

Recupero del CPI o dell’ultima attestazione, verifica della data di scadenza e della documentazione tecnica agli atti.

Sopralluogo tecnico

Controllo dello stato dei luoghi e degli impianti di protezione attiva e passiva.

Allineamento delle manutenzioni

Verifica del registro dei controlli e delle manutenzioni periodiche; se necessario, indicazione degli interventi da eseguire prima dell’attestazione.

Redazione dell’attestazione

Compilazione del modello PIN 3 e delle dichiarazioni sulle misure di sicurezza antincendio.

Invio e archiviazione

Trasmissione telematica al Comando, consegna della ricevuta e inserimento della nuova scadenza nel nostro scadenzario.

Domande frequenti

Ogni quanti anni si rinnova il CPI?

Il rinnovo periodico di conformità antincendio, nell’uso comune “rinnovo CPI”, ha cadenza ordinaria di cinque anni. Per alcune attività specifiche individuate dalla norma, caratterizzate da un rischio più contenuto, il termine è di dieci anni. Verifichiamo noi quale si applica alla vostra attività.

Che cosa succede se la scadenza è già passata?

L’attività risulta priva di titolo valido e l’esercizio in queste condizioni può comportare sanzioni e problemi in caso di sinistro con la compagnia assicurativa. La situazione è quasi sempre recuperabile: va però affrontata subito.

Il rinnovo richiede un nuovo sopralluogo dei Vigili del Fuoco?

Di norma no: l’attestazione è una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato. Il Comando conserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulle attestazioni presentate.

Che differenza c’è tra CPI e SCIA antincendio?

Dal DPR 151/2011 l’avvio di un’attività soggetta ai controlli avviene sempre con la SCIA antincendio. Il Certificato di Prevenzione Incendi viene rilasciato solo per le attività di categoria C, a seguito della visita tecnica del Comando. Per le categorie A e B il CPI non viene rilasciato, ma il Comando può fornire copia del verbale della visita tecnica. Per tutte le categorie, alla scadenza va presentata l’attestazione di rinnovo periodico di conformità: è quello che comunemente si chiama “rinnovo CPI”.

Il rinnovo vale anche per le attività di categoria A e B?

Sì. L’obbligo di attestare periodicamente la conformità riguarda tutte le attività soggette dell’Allegato I al DPR 151/2011, anche quando non è mai stato emesso un CPI.

Quando conviene iniziare le verifiche?

Consigliamo di muoversi tre o quattro mesi prima della scadenza: il tempo di fare il sopralluogo, far eseguire alle ditte di manutenzione eventuali interventi e preparare l’attestazione senza affanno.

Se nel frattempo ho modificato i locali?

Se le modifiche hanno inciso sulle condizioni di sicurezza antincendio non basta il rinnovo: occorre valutare una nuova pratica, eventualmente preceduta dalla valutazione del progetto. Lo verifichiamo durante il sopralluogo.

Quanto costa il rinnovo?

Dipende dalla complessità dell’attività e dallo stato della documentazione. Dopo aver visto il CPI e una descrizione dell’attività vi inviamo un preventivo, di norma entro un giorno lavorativo; gli oneri dovuti al Comando sono a parte.

Dove operiamo

Seguiamo il rinnovo periodico di conformità antincendio (rinnovo CPI) per aziende, enti e professionisti in tutta la Romagna e nelle aree vicine: Forlì e Cesena, Faenza, Lugo e Ravenna, Rimini e Riccione, Imola e Bologna. Presentiamo le pratiche al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio e seguiamo l’iter fino alla chiusura.

Per i lavori più impegnativi ci spostiamo anche fuori regione e seguiamo i cantieri direttamente in loco: in questo periodo siamo presenti con interventi in Lombardia e in Abruzzo. Se avete un’attività fuori dalla Romagna scriveteci: valutiamo caso per caso.

Conoscete la data della vostra scadenza?

Inviateci copia del CPI o dell’ultima attestazione: vi confermiamo il termine esatto e vi proponiamo un calendario di lavoro.

Telefono
0543 542257
Sede
Viale Roma 300, Forlì (FC) – sopralluoghi anche fuori regione

Rispondiamo normalmente entro un giorno lavorativo. Nessun dato viene ceduto a terzi.