Sopralluogo di verifica reale
Non ci limitiamo al controllo delle carte: verifichiamo in loco che le misure antincendio siano presenti, efficienti e coerenti con il progetto approvato.
Ogni cinque anni l’attività soggetta deve dimostrare che le condizioni di sicurezza sono rimaste quelle certificate. Verifichiamo impianti e documentazione, presentiamo l’attestazione e vi avvisiamo prima della scadenza successiva.
L’attestazione di rinnovo periodico non è un semplice rinnovo formale: è una dichiarazione con cui si certifica che l’attività, gli impianti e le misure antincendio sono ancora conformi a quanto approvato e che la manutenzione è stata eseguita regolarmente.
La scadenza matura cinque anni dopo la data del CPI o dell’ultimo rinnovo e non viene notificata da nessuno. È la ragione per cui molte attività si accorgono di essere fuori termine solo durante un controllo o in occasione di una pratica assicurativa. Teniamo noi il calendario delle vostre scadenze.
Non ci limitiamo al controllo delle carte: verifichiamo in loco che le misure antincendio siano presenti, efficienti e coerenti con il progetto approvato.
Registriamo la data del rinnovo e vi contattiamo con anticipo per programmare le verifiche.
Recupero del CPI o dell’ultima attestazione, verifica della data di scadenza e della documentazione tecnica agli atti.
Controllo dello stato dei luoghi e degli impianti di protezione attiva e passiva.
Verifica del registro dei controlli e delle manutenzioni periodiche; se necessario, indicazione degli interventi da eseguire prima dell’attestazione.
Compilazione del modello PIN 3 e delle dichiarazioni sulle misure di sicurezza antincendio.
Trasmissione telematica al Comando, consegna della ricevuta e inserimento della nuova scadenza nel nostro scadenzario.
L’attività risulta priva di titolo valido e l’esercizio in queste condizioni può comportare sanzioni e problemi in caso di sinistro con la compagnia assicurativa. La situazione è quasi sempre recuperabile: va però affrontata subito.
Di norma no: l’attestazione è una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato. Il Comando conserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulle attestazioni presentate.
La periodicità ordinaria è di cinque anni. Per alcune attività individuate dall’Allegato II al DM 7 agosto 2012, caratterizzate da un rischio più contenuto e da limitata presenza di sostanze combustibili, il termine è di dieci anni.
Se le modifiche hanno inciso sulle condizioni di sicurezza antincendio non basta il rinnovo: occorre valutare una nuova pratica, eventualmente preceduta dalla valutazione del progetto. Lo verifichiamo durante il sopralluogo.
Inviateci copia del CPI o dell’ultima attestazione: vi confermiamo il termine esatto e vi proponiamo un calendario di lavoro.