Cortini SrlsPrevenzione incendi e termotecnica

S.C.I.A. antincendio

Raccogliamo, verifichiamo e presentiamo tutta la documentazione che consente l’esercizio dell’attività al termine dei lavori, e vi assistiamo nel sopralluogo di controllo del Comando dei Vigili del Fuoco.

Art. 4 DPR 151/2011La segnalazione che abilita l’esercizio dell’attività soggetta
Efficacia immediataL’attività può iniziare dalla data di protocollo della segnalazione
60 giorniTermine entro cui il Comando effettua le visite tecniche di controllo

Che cos’è e quando va presentata

La SCIA antincendio è l’atto con cui il titolare dell’attività dichiara che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto della normativa e del progetto approvato, e che gli impianti e i prodotti installati sono conformi. Va presentata prima dell’inizio dell’esercizio, per tutte le attività dell’Allegato I al DPR 151/2011.

La segnalazione si regge su due gambe: le opere realmente eseguite e i documenti che le certificano. Verifichiamo entrambe. In cantiere controlliamo compartimentazioni, vie di esodo, porte tagliafuoco, impianti di protezione attiva e segnaletica; sulla documentazione controlliamo che ogni certificazione sia completa e coerente con quanto installato. Le difformità realizzative e le certificazioni incomplete sono le due cause più frequenti di prescrizioni: entrambe si intercettano prima dell’invio, non dopo.

Documentazione che raccogliamo e verifichiamo

  • Asseverazione del tecnico abilitato
  • Dichiarazioni di conformità DM 37/2008
  • Certificazioni di resistenza al fuoco
  • Certificazioni di reazione al fuoco
  • Dichiarazioni di corretta posa in opera
  • Verbali di prova e collaudo degli impianti
  • Piano di emergenza e registro dei controlli
  • Certificazioni di prodotto e marcature CE

Il valore del nostro intervento

Verifica in cantiere delle opere

Prima di asseverare controlliamo sul posto che compartimentazioni, vie di esodo, resistenza al fuoco degli elementi strutturali e impianti di protezione attiva corrispondano al progetto approvato e siano funzionanti.

Controllo documentale prima del protocollo

Confrontiamo le certificazioni ricevute dalle imprese con quanto richiede la regola tecnica e ci interfacciamo con installatori e fornitori per ottenere nel formato corretto i documenti mancanti.

Assistenza durante il sopralluogo

Siamo presenti alla visita tecnica del Comando, gestiamo le richieste del personale operativo e curiamo le eventuali prescrizioni fino al rilascio del certificato.

Come procediamo

Verifica in loco delle opere realizzate

Sopralluogo in cantiere per accertare che quanto costruito corrisponda al progetto approvato, misurare gli scostamenti e individuare per tempo le difformità sanabili.

Raccolta della documentazione

Richiesta e controllo di certificazioni, dichiarazioni di conformità, verbali di prova e schede tecniche dei prodotti impiegati.

Redazione delle asseverazioni

Compilazione dei modelli CERT REI, DICH PROD, DICH IMP e delle asseverazioni previste dal DM 7 agosto 2012.

Presentazione telematica

Invio della SCIA tramite SUAP con la modulistica PIN 2, versamento degli oneri e consegna della ricevuta di protocollo.

Sopralluogo e CPI

Assistenza alla visita tecnica del Comando e gestione dell’iter fino al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Domande frequenti

Posso aprire l’attività subito dopo la presentazione?

Sì. La SCIA ha efficacia immediata: l’esercizio può iniziare dalla data di protocollo. Il controllo del Comando avviene successivamente, entro sessanta giorni, e può concludersi con il rilascio del certificato o con prescrizioni da ottemperare.

Che differenza c’è tra SCIA e CPI?

La SCIA è la segnalazione che il titolare presenta prima di iniziare l’esercizio ed è ciò che lo abilita. Il certificato di prevenzione incendi è invece l’atto che il Comando rilascia per le sole attività di categoria C, entro quindici giorni dalla visita tecnica con esito positivo. Per le attività di categoria A e B i controlli sono effettuati anche con metodo a campione e, in caso di esito positivo, l’interessato può richiedere copia del verbale della visita tecnica: in questi casi il CPI non viene emesso.

Che cosa succede se manca una certificazione?

Il Comando può richiedere integrazioni o, nei casi più gravi, adottare provvedimenti che incidono sull’esercizio dell’attività. Per questo la verifica documentale preventiva è la parte più delicata del lavoro.

Serve la SCIA anche per modifiche a un’attività già autorizzata?

Sì, ogni volta che l’intervento modifica le condizioni di sicurezza antincendio preesistenti. Per le modifiche che non alterano tali condizioni è sufficiente aggiornare la documentazione e conservarla presso l’attività.

Fine lavori in vista?

Contattateci con qualche settimana di anticipo: raccogliere le certificazioni prima della chiusura del cantiere è molto più semplice che rincorrerle dopo.

Telefono
0543 542257
Sede
Forlì (FC) – interventi in tutta Italia

Rispondiamo normalmente entro un giorno lavorativo. Nessun dato viene ceduto a terzi.