Cortini SrlsPrevenzione incendi e termotecnica

SCIA antincendio (SCIA vigili del fuoco): la pratica VVF completa

Raccogliamo, verifichiamo e presentiamo tutta la documentazione che consente l’esercizio dell’attività al termine dei lavori, e vi assistiamo nel sopralluogo di controllo del Comando dei Vigili del Fuoco.

Art. 4 DPR 151/2011La segnalazione che abilita l’esercizio dell’attività soggetta
Efficacia immediataL’attività può iniziare dalla data di protocollo della segnalazione
60 giorniTermine entro cui il Comando effettua le visite tecniche di controllo

Che cos’è la SCIA antincendio e quando va presentata

La SCIA antincendio, detta anche SCIA vigili del fuoco o SCIA VVF, è l’atto con cui il titolare dell’attività dichiara che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto della normativa e del progetto approvato, e che gli impianti e i prodotti installati sono conformi. Va presentata prima dell’inizio dell’esercizio, per tutte le attività dell’Allegato I al DPR 151/2011.

La segnalazione si regge su due gambe: le opere realmente eseguite e i documenti che le certificano. Verifichiamo entrambe. In cantiere controlliamo compartimentazioni, vie di esodo, porte tagliafuoco, impianti di protezione attiva e segnaletica; sulla documentazione controlliamo che ogni certificazione sia completa e coerente con quanto installato. Le difformità realizzative e le certificazioni incomplete sono le due cause più frequenti di prescrizioni: entrambe si intercettano prima dell’invio, non dopo.

Categorie A, B e C: che iter segue la vostra attività

Il DPR 151/2011 classifica le attività dell’Allegato I in tre categorie, in base al rischio. La categoria determina se prima della SCIA serve la valutazione del progetto e come il Comando esegue i controlli.

Iter delle attività soggette in base alla categoria
CategoriaPrima dei lavoriDopo i lavori
A – rischio più contenutoValutazione del progetto non obbligatoriaSCIA; il Comando controlla anche a campione
B – rischio intermedioValutazione del progetto obbligatoriaSCIA; il Comando controlla anche a campione
C – rischio più elevatoValutazione del progetto obbligatoriaSCIA, visita tecnica del Comando e rilascio del CPI

Documentazione che raccogliamo e verifichiamo

La parte più delicata della pratica è quasi sempre documentale: certificati che le imprese consegnano incompleti, dichiarazioni non coerenti con i prodotti realmente posati, verbali mancanti. Ci interfacciamo noi con installatori e fornitori per ottenere ogni documento nel formato richiesto.

Documenti della SCIA

  • Asseverazione del tecnico abilitato
  • Dichiarazioni di conformità DM 37/2008
  • Certificazioni di resistenza al fuoco
  • Certificazioni di reazione al fuoco
  • Dichiarazioni di corretta posa in opera
  • Verbali di prova e collaudo degli impianti
  • Piano di emergenza e registro dei controlli
  • Certificazioni di prodotto e marcature CE

Il valore del nostro intervento

Verifica in cantiere delle opere

Prima di asseverare controlliamo sul posto che compartimentazioni, vie di esodo, resistenza al fuoco degli elementi strutturali e impianti di protezione attiva corrispondano al progetto approvato e siano funzionanti.

Controllo documentale prima del protocollo

Confrontiamo le certificazioni ricevute dalle imprese con quanto richiede la regola tecnica e ci interfacciamo con installatori e fornitori per ottenere nel formato corretto i documenti mancanti.

Assistenza durante il sopralluogo

Siamo presenti alla visita tecnica del Comando, gestiamo le richieste del personale operativo e curiamo le eventuali prescrizioni fino al rilascio del certificato.

SCIA, valutazione progetto e rinnovo: la sequenza completa

Per le attività di categoria B e C la SCIA arriva dopo il parere favorevole sul progetto: se state ancora progettando, partite dalla valutazione del progetto antincendio. Una volta avviata l’attività, la sicurezza va mantenuta e dichiarata nel tempo: alla scadenza si presenta l’attestazione di rinnovo periodico di conformità, ogni cinque anni nel caso ordinario.

Se invece dovete solo valutare il rischio incendio del luogo di lavoro, senza una pratica al Comando, il riferimento è la valutazione del rischio incendio prevista dal D.Lgs. 81/2008.

Come procediamo

Verifica in loco delle opere realizzate

Sopralluogo in cantiere per accertare che quanto costruito corrisponda al progetto approvato, misurare gli scostamenti e individuare per tempo le difformità sanabili.

Raccolta della documentazione

Richiesta e controllo di certificazioni, dichiarazioni di conformità, verbali di prova e schede tecniche dei prodotti impiegati.

Redazione delle asseverazioni

Compilazione dei modelli CERT REI, DICH PROD, DICH IMP e delle asseverazioni previste dal DM 7 agosto 2012.

Presentazione telematica

Invio della SCIA tramite SUAP con la modulistica PIN 2, versamento degli oneri e consegna della ricevuta di protocollo.

Sopralluogo e CPI

Assistenza alla visita tecnica del Comando e gestione dell’iter fino al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Domande frequenti

Che cos’è la SCIA vigili del fuoco?

È la segnalazione certificata di inizio attività in materia di prevenzione incendi, prevista dall’art. 4 del DPR 151/2011: con essa il titolare dichiara la conformità dell’attività alla normativa antincendio e può avviare l’esercizio. Nel linguaggio comune si dice anche SCIA antincendio o SCIA VVF.

Posso aprire l’attività subito dopo la presentazione?

Sì. La SCIA ha efficacia immediata: l’esercizio può iniziare dalla data di protocollo. Il controllo del Comando avviene successivamente, entro sessanta giorni, e può concludersi con il rilascio del certificato o con prescrizioni da ottemperare.

Che differenza c’è tra SCIA e CPI?

La SCIA è la segnalazione che il titolare presenta prima di iniziare l’esercizio ed è ciò che lo abilita. Il certificato di prevenzione incendi è invece l’atto che il Comando rilascia per le sole attività di categoria C, entro quindici giorni dalla visita tecnica con esito positivo. Per le attività di categoria A e B i controlli sono effettuati anche con metodo a campione e, in caso di esito positivo, l’interessato può richiedere copia del verbale della visita tecnica: in questi casi il CPI non viene emesso.

Che cosa succede se manca una certificazione?

Il Comando può richiedere integrazioni o, nei casi più gravi, adottare provvedimenti che incidono sull’esercizio dell’attività. Per questo la verifica documentale preventiva è la parte più delicata del lavoro.

Serve la SCIA anche per modifiche a un’attività già autorizzata?

Sì, ogni volta che l’intervento modifica le condizioni di sicurezza antincendio preesistenti. Per le modifiche che non alterano tali condizioni è sufficiente aggiornare la documentazione e conservarla presso l’attività.

Prima della SCIA serve la valutazione del progetto?

Per le attività di categoria B e C sì: il progetto va sottoposto prima al Comando. Per la categoria A non è obbligatoria, ma resta consigliabile quando ci sono dubbi sulla corretta applicazione della regola tecnica.

Quanto tempo serve per preparare la SCIA?

Dipende soprattutto dalla completezza della documentazione di cantiere: se imprese e installatori consegnano i certificati in tempo, la pratica si chiude in pochi giorni dal sopralluogo. Per questo conviene coinvolgerci prima della fine dei lavori, non dopo.

Dove si presenta la SCIA antincendio?

Si presenta per via telematica tramite il SUAP del Comune dove si trova l’attività, che la inoltra al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente. Ce ne occupiamo noi.

Dove operiamo

Seguiamo le pratiche SCIA antincendio per aziende, enti e professionisti in tutta la Romagna e nelle aree vicine: Forlì e Cesena, Faenza, Lugo e Ravenna, Rimini e Riccione, Imola e Bologna. Presentiamo le pratiche al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio e seguiamo l’iter fino alla chiusura.

Per i lavori più impegnativi ci spostiamo anche fuori regione e seguiamo i cantieri direttamente in loco: in questo periodo siamo presenti con interventi in Lombardia e in Abruzzo. Se avete un’attività fuori dalla Romagna scriveteci: valutiamo caso per caso.

Dovete avviare o regolarizzare un’attività?

Descriveteci l’attività, i lavori fatti e la fase in cui siete: vi diciamo che pratica serve e che cosa manca per presentarla.

Telefono
0543 542257
Sede
Viale Roma 300, Forlì (FC) – sopralluoghi anche fuori regione

Rispondiamo normalmente entro un giorno lavorativo. Nessun dato viene ceduto a terzi.