Cortini SrlsPrevenzione incendi e termotecnica

Valutazione del rischio incendio

Analizziamo il rischio incendio di tutti i luoghi di lavoro, soggetti e non soggetti, e ne ricaviamo misure concrete: quelle che il datore di lavoro deve attuare, non un elenco di adempimenti generici.

DM 3 settembre 2021La regola che disciplina la valutazione del rischio nei luoghi di lavoro
Tutti i luoghi di lavoroL’obbligo non riguarda solo le attività soggette a controllo VVF
Parte integrante del DVRLa valutazione confluisce nel documento di valutazione dei rischi

Un obbligo del datore di lavoro, non solo una pratica

La valutazione del rischio incendio è un obbligo del datore di lavoro previsto dal D.Lgs. 81/2008 e disciplinato in dettaglio dal DM 3 settembre 2021. Riguarda ogni luogo di lavoro, indipendentemente dal fatto che l’attività sia soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Il documento serve a stabilire quali misure adottare per ridurre la probabilità di incendio e limitarne le conseguenze: dalle misure tecniche alla gestione dell’emergenza, dalla formazione degli addetti ai controlli periodici. Se è scritto bene diventa uno strumento operativo; se è copiato da un modello resta carta.

Che cosa contiene la valutazione

  • Identificazione dei pericoli di incendio
  • Individuazione delle persone esposte
  • Stima del carico di incendio specifico
  • Classificazione del livello di rischio
  • Misure preventive e protettive
  • Verifica delle vie di esodo
  • Gestione della sicurezza antincendio
  • Piano di emergenza e procedure di evacuazione

Il nostro metodo

Codice o criteri semplificati

Applichiamo il Codice di prevenzione incendi quando l’attività lo richiede e i criteri semplificati del DM 3 settembre 2021 dove sono ammessi, scegliendo l’approccio più proporzionato al caso.

Misure attuabili, non teoriche

Ogni misura individuata è accompagnata da indicazioni pratiche su chi la attua, con quali risorse e con quale periodicità, così che il documento sia utilizzabile da subito.

Integrazione con il DVR

La valutazione viene predisposta per essere integrata nel documento di valutazione dei rischi, in coerenza con le altre valutazioni specifiche già presenti in azienda.

Come si sviluppa il lavoro

Sopralluogo e analisi dell’attività

Rilievo dei luoghi, delle lavorazioni, dei materiali presenti e delle sorgenti di innesco; individuazione dei lavoratori e dei terzi esposti.

Determinazione del carico di incendio

Calcolo del carico di incendio specifico di progetto e classificazione del livello di rischio secondo i criteri applicabili.

Definizione delle misure

Individuazione delle misure antincendio tecniche e gestionali, con verifica dell’adeguatezza di esodo, compartimentazione e impianti esistenti.

Consegna e aggiornamento

Consegna del documento con illustrazione dei contenuti al datore di lavoro e definizione dei casi che ne richiederanno l’aggiornamento.

Domande frequenti

La valutazione serve anche se l’attività non è soggetta ai controlli VVF?

Sì. L’obbligo deriva dal D.Lgs. 81/2008 e riguarda tutti i luoghi di lavoro. Le attività non soggette non presentano pratiche al Comando, ma devono comunque valutare il rischio incendio e documentarlo.

Quando va aggiornata?

Ogni volta che cambiano le condizioni che l’hanno determinata: nuove lavorazioni, modifiche ai locali, variazioni significative dei materiali depositati, incidenti o quasi infortuni rilevanti.

Chi può redigere la valutazione del rischio incendio?

Il DM 3 settembre 2021 individua i requisiti dei tecnici abilitati in funzione della complessità dell’attività. Per le attività soggette e per quelle di maggiore complessità è richiesto un professionista antincendio iscritto negli elenchi ministeriali.

Facciamo il punto sulla vostra attività

Descriveteci l’attività e la superficie interessata: vi indichiamo quale approccio si applica al vostro caso e che cosa comporta.

Telefono
0543 542257
Sede
Forlì (FC) – interventi in tutta Italia

Rispondiamo normalmente entro un giorno lavorativo. Nessun dato viene ceduto a terzi.