Codice o criteri semplificati
Applichiamo il Codice di prevenzione incendi quando l’attività lo richiede e i criteri semplificati del DM 3 settembre 2021 dove sono ammessi, scegliendo l’approccio più proporzionato al caso.
Analizziamo il rischio incendio di tutti i luoghi di lavoro, soggetti e non soggetti, e ne ricaviamo misure concrete: quelle che il datore di lavoro deve attuare, non un elenco di adempimenti generici.
La valutazione del rischio incendio è un obbligo del datore di lavoro previsto dal D.Lgs. 81/2008 e disciplinato in dettaglio dal DM 3 settembre 2021. Riguarda ogni luogo di lavoro, indipendentemente dal fatto che l’attività sia soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco.
Il documento serve a stabilire quali misure adottare per ridurre la probabilità di incendio e limitarne le conseguenze: dalle misure tecniche alla gestione dell’emergenza, dalla formazione degli addetti ai controlli periodici. Se è scritto bene diventa uno strumento operativo; se è copiato da un modello resta carta.
Applichiamo il Codice di prevenzione incendi quando l’attività lo richiede e i criteri semplificati del DM 3 settembre 2021 dove sono ammessi, scegliendo l’approccio più proporzionato al caso.
Ogni misura individuata è accompagnata da indicazioni pratiche su chi la attua, con quali risorse e con quale periodicità, così che il documento sia utilizzabile da subito.
La valutazione viene predisposta per essere integrata nel documento di valutazione dei rischi, in coerenza con le altre valutazioni specifiche già presenti in azienda.
Rilievo dei luoghi, delle lavorazioni, dei materiali presenti e delle sorgenti di innesco; individuazione dei lavoratori e dei terzi esposti.
Calcolo del carico di incendio specifico di progetto e classificazione del livello di rischio secondo i criteri applicabili.
Individuazione delle misure antincendio tecniche e gestionali, con verifica dell’adeguatezza di esodo, compartimentazione e impianti esistenti.
Consegna del documento con illustrazione dei contenuti al datore di lavoro e definizione dei casi che ne richiederanno l’aggiornamento.
Sì. L’obbligo deriva dal D.Lgs. 81/2008 e riguarda tutti i luoghi di lavoro. Le attività non soggette non presentano pratiche al Comando, ma devono comunque valutare il rischio incendio e documentarlo.
Ogni volta che cambiano le condizioni che l’hanno determinata: nuove lavorazioni, modifiche ai locali, variazioni significative dei materiali depositati, incidenti o quasi infortuni rilevanti.
Il DM 3 settembre 2021 individua i requisiti dei tecnici abilitati in funzione della complessità dell’attività. Per le attività soggette e per quelle di maggiore complessità è richiesto un professionista antincendio iscritto negli elenchi ministeriali.
Descriveteci l’attività e la superficie interessata: vi indichiamo quale approccio si applica al vostro caso e che cosa comporta.