Cortini SrlsPrevenzione incendi e termotecnica

Valutazione del rischio incendio (VRI) nei luoghi di lavoro

Analizziamo il rischio incendio di tutti i luoghi di lavoro, soggetti e non soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco, e ne ricaviamo misure concrete: quelle che il datore di lavoro deve attuare, non un elenco di adempimenti generici.

DM 3 settembre 2021La regola che disciplina la valutazione del rischio nei luoghi di lavoro
Tutti i luoghi di lavoroL’obbligo non riguarda solo le attività soggette a controllo VVF
Parte integrante del DVRLa valutazione confluisce nel documento di valutazione dei rischi

Un obbligo del datore di lavoro, non solo una pratica

La valutazione del rischio incendio (VRI) è un obbligo del datore di lavoro previsto dal D.Lgs. 81/2008 e disciplinato in dettaglio dal DM 3 settembre 2021. Riguarda ogni luogo di lavoro, indipendentemente dal fatto che l’attività sia soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco: un ufficio, un negozio, un capannone artigianale o uno studio professionale devono valutare il rischio al pari di uno stabilimento.

Il documento serve a stabilire quali misure adottare per ridurre la probabilità di incendio e limitarne le conseguenze: dalle misure tecniche alla gestione dell’emergenza, dalla formazione degli addetti ai controlli periodici. Se è scritto bene diventa uno strumento operativo; se è copiato da un modello resta carta.

I tre decreti del 2021 sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Nel 2021 tre decreti ministeriali hanno riscritto le regole sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Sono collegati tra loro, e la valutazione del rischio ne è il punto di partenza.

Decreti ministeriali del settembre 2021 e loro ambito
DecretoDi cosa si occupa
DM 3 settembre 2021Criteri generali per la valutazione del rischio incendio e per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
DM 2 settembre 2021Gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, piano di emergenza, formazione e aggiornamento degli addetti
DM 1 settembre 2021Controllo e manutenzione periodica di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio

Che cosa contiene la valutazione

Una buona valutazione parte dall’attività reale: che cosa si lavora, che cosa si deposita, dove possono innescarsi gli incendi, chi è esposto e come si esce. Da lì si ricavano il livello di rischio e le misure proporzionate.

Contenuti della valutazione

  • Identificazione dei pericoli di incendio
  • Individuazione delle persone esposte
  • Stima del carico di incendio specifico
  • Classificazione del livello di rischio
  • Misure preventive e protettive
  • Verifica delle vie di esodo
  • Gestione della sicurezza antincendio
  • Piano di emergenza e procedure di evacuazione

Il nostro metodo

Codice o criteri semplificati

Applichiamo il Codice di prevenzione incendi quando l’attività lo richiede e i criteri semplificati del DM 3 settembre 2021 dove sono ammessi, scegliendo l’approccio più proporzionato al caso.

Misure attuabili, non teoriche

Ogni misura individuata è accompagnata da indicazioni pratiche su chi la attua, con quali risorse e con quale periodicità, così che il documento sia utilizzabile da subito.

Integrazione con il DVR

La valutazione viene predisposta per essere integrata nel documento di valutazione dei rischi, in coerenza con le altre valutazioni specifiche già presenti in azienda.

VRI e pratiche ai Vigili del Fuoco: due cose diverse

La valutazione del rischio incendio è un documento interno all’azienda: non si presenta al Comando. Le attività dell’Allegato I al DPR 151/2011 hanno in più l’obbligo di una pratica di prevenzione incendi, la SCIA antincendio, da rinnovare nel tempo con l’attestazione di rinnovo periodico. Le due cose si sostengono a vicenda: una VRI ben fatta rende più semplice la pratica VVF, e viceversa.

Partiamo quindi sempre dal quadro completo dell’attività: se è soggetta ai controlli, ve lo diciamo e impostiamo il percorso; se non lo è, la VRI è il vostro documento di riferimento per dimostrare di aver valutato e gestito il rischio.

Come si sviluppa il lavoro

Sopralluogo e analisi dell’attività

Rilievo dei luoghi, delle lavorazioni, dei materiali presenti e delle sorgenti di innesco; individuazione dei lavoratori e dei terzi esposti.

Determinazione del carico di incendio

Calcolo del carico di incendio specifico di progetto e classificazione del livello di rischio secondo i criteri applicabili.

Definizione delle misure

Individuazione delle misure antincendio tecniche e gestionali, con verifica dell’adeguatezza di esodo, compartimentazione e impianti esistenti.

Consegna e aggiornamento

Consegna del documento con illustrazione dei contenuti al datore di lavoro e definizione dei casi che ne richiederanno l’aggiornamento.

Domande frequenti

La valutazione serve anche se l’attività non è soggetta ai controlli VVF?

Sì. L’obbligo deriva dal D.Lgs. 81/2008 e riguarda tutti i luoghi di lavoro. Le attività non soggette non presentano pratiche al Comando, ma devono comunque valutare il rischio incendio e documentarlo.

Quando va aggiornata?

Ogni volta che cambiano le condizioni che l’hanno determinata: nuove lavorazioni, modifiche ai locali, variazioni significative dei materiali depositati, incidenti o quasi infortuni rilevanti.

Chi può redigere la valutazione del rischio incendio?

Il DM 3 settembre 2021 individua i requisiti dei tecnici abilitati in funzione della complessità dell’attività. Per le attività soggette e per quelle di maggiore complessità è richiesto un professionista antincendio iscritto negli elenchi ministeriali.

La VRI va presentata ai Vigili del Fuoco?

No. È un documento del datore di lavoro, da conservare in azienda e da integrare nel DVR. I Vigili del Fuoco o gli organi di vigilanza possono richiederlo in occasione di controlli.

Che cosa serve per fare un preventivo?

Una descrizione dell’attività, la superficie, il numero di addetti e una planimetria dei locali, se disponibile. Con questi elementi vi indichiamo il percorso e i tempi; per i casi più complessi concordiamo un sopralluogo.

Dove operiamo

Seguiamo la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro per aziende, enti e professionisti in tutta la Romagna e nelle aree vicine: Forlì e Cesena, Faenza, Lugo e Ravenna, Rimini e Riccione, Imola e Bologna. Facciamo il sopralluogo direttamente in sede, perché una valutazione fatta a tavolino non regge al primo controllo.

Per i lavori più impegnativi ci spostiamo anche fuori regione e seguiamo i cantieri direttamente in loco: in questo periodo siamo presenti con interventi in Lombardia e in Abruzzo. Se avete un’attività fuori dalla Romagna scriveteci: valutiamo caso per caso.

Avete già una valutazione del rischio incendio?

Se c’è, la rivediamo e vi diciamo se regge; se non c’è, la impostiamo partendo dall’attività reale. Descriveteci l’attività e vi rispondiamo con una prima indicazione.

Telefono
0543 542257
Sede
Viale Roma 300, Forlì (FC) – sopralluoghi anche fuori regione

Rispondiamo normalmente entro un giorno lavorativo. Nessun dato viene ceduto a terzi.